DdL / RSPP: formatore per i propri dipendenti
Sei un Datore di Lavoro e ricopri l’incarico di RSPP ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 ?!
Chi fa la FORMAZIONE generale e specifica ai tuoi dipendenti ?!
Per quanto riguarda la formazione del vostri lavoratori, poiché nel vostro caso il Datore di Lavoro è anche RSPP (con gli aggiornamenti obbligatori in regola !!!), lo Stato gli riconosce la possibilità di fare formazione ai propri dipendenti per quanto riguarda:
– la formazione generale;
– la formazione specifica ed aggiornamenti;
– la formazione ed aggiornamenti dei Preposti.
Come siamo arrivati a questo:
– nel gennaio 2012 esce l’Accordo stato regioni che impone per la prima volta la formazione generale e specifica, e l’aggiornamento obbligatorio di quest’ultima;
– nello stesso Accordo, in attesa di un Decreto apposito, si parla per la prima volta dei “Requisiti dei docenti”, che dovevano in prima battuta dimostrare una esperienza almeno triennale di insegnamento della materia;
– il 6 marzo 2013 esce il Decreto Interministeriale che tratta espressamente per la prima volta i “Requisiti dei formatori” e aggiunge altri requisiti obbligatori (un numero minimo di ore di docenza per ogni anno, il diploma, …), che ogni formatore deve dimostrare per poter effettuare la formazione in materia di salute e sicurezza;
– il D.I. estende per 24 mesi dalla sua entrata in vigore, la possibilità per i DdL/RSPP, in possesso del requisito del triennio di incarico, di poter fare formazione fino al marzo 2016.
Ci sembrava che la vicenda finisse qui, invece, nell’Accorso del luglio 2016 (in vigore dal settembre 2016) che riguarda espressamente i “Percorsi formativi per i responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione”, che non ha nulla a che vedere con i formatori (!!!), al suo interno si parla anche dei requisiti dei docenti / DdL. Questo Accordo modifica quindi il Decreto del 2013 dei Requisiti dei formatori.
DUBBI a rigurado
Su quanto previsto al punto 12.1 dell’Accordo del 7 luglio 2016, ci possono essere dei dubbi di legittimità, in particolare sulle disposizioni che regolano la gerarchia delle fonti del diritto. La modifica introdotta prevede che, a differenza di quanto affermato con il D.I. del 6 marzo 2013, il Datore di Lavoro (DdL), in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), di cui all’art.34 del D.lgs. 81/08, possa svolgere, esclusivamente nei riguardi dei lavoratori della propria azienda, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se privo del requisito, richiesto espressamente, relativo alla «capacità didattica». Un requisito quest’ultimo compreso tra quelli richiesti per la qualificazione della figura del formatore-docente, già oggetto di una specifica deroga della durata di 24 mesi (scaduti il 18 marzo 2016) nei riguardi della figura del Datore di Lavoro / RSPP.
=> Nello specifico si tratta di una disposizione introdotta da un Accordo (Stato-Regioni) che va a modificare quanto previsto espressamente da un Decreto Interministeriale, definendo i criteri di qualificazione per un docente formatore, mandato che il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce alla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6.
IN OGNI CASO
=> Restano ESCLUSI TUTTI gli altri corsi non citati: formazione ed aggiornamento per gli RLS, corsi per gli addetti alla gestione delle emergenze (Primo Soccorso e Antincendio), corsi per l’uso dei carrelli elevatori, PLE, … che devono essere svolti da docenti qualificati.
Noi restiamo in ogni caso a disposizione per effettuare tutti in corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Riportiamo di seguito e tre riferimenti normativi con i relativi testi
ACCORDO del 21 dicembre 2011 (G.U. del 11 gennaio 2012)
Relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/08.
Punto 1
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, […] come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. 81/08, i corsi devono essere tenuti, […] da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
=>L’esperienza professionale puo’ consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
(NdR: a partire dal 26/01/2012 al 18/03/2014)
Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (G.U. del 18 marzo 2013)
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza dul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell’ art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/08.
Articolo 4 – comma 2
Per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011.
Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
(NdR: a partire dal 18/03/2014 al 18/03/2016)
ACCORDO 7 luglio 2016 (G.U. del 19 agosto 2016)
Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Punto 12.1
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo […] del 21 dicembre 2011 […], anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
(NdR: a partire dal 3/9/2016)
Pagina aggiornata al 20 agosto 2016.